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Sez. U, Sentenza n. 2265 del 06/11/1970 (Rv. 348440 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONCESSIONARIO DEL SUOLO DI UNA STRADA PUBBLICA - EREZIONE DI UN MANUFATTO A DISTANZA MINIMA DA UN EDIFICIO IN CONFINE CON IL BENE DEMANIALE - PREGIUDIZIO DEL PROPRIETARIO FRONTISTA - TUTELABILITA CON L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE CONTRO IL CONCESSIONARIO PER LA RIMOZIONE DEL MANUFATTO - IMPROPONIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348440-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - CONCESSIONARIO DEL SUOLO DI UNA STRADA PUBBLICA - EREZIONE DI UN MANUFATTO A DISTANZA MINIMA DA UN EDIFICIO IN CONFINE CON IL BENE DEMANIALE - PREGIUDIZIO DEL PROPRIETARIO FRONTISTA - TUTELABILITA CON L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE CONTRO IL CONCESSIONARIO PER LA RIMOZIONE DEL MANUFATTO - IMPROPONIBILITA - LIMITI.*

L'Azione, che il proprietario di un edificio fronteggiante la pubblica strada puo esperire contro il concessionario di un uso eccezionale del bene demaniale (nella specie, concessionario della collocazione di cartelloni pubblicitari luminosi), il quale, erigendo manufatti a distanza minima dalla faccia esterna delle pareti dell'edificio, abbia arrecato pregiudizio ai diritti dominicali del proprietario, puo avere ad oggetto soltanto il risarcimento dei danni, se la pa concedente non abbia imposto alcuna specifica prescrizione circa le distanze da osservarsi nei confronti dell'edificio finitimo. Tale Azione non e, invero, proponibile al fine di ottenere la condanna alla rimozione o allo spostamento dei manufatti esulando dai poteri istituzionali dell'AGO, ancorche si tratti di controversia tra privati, cui sia formalmente estranea la pa, la emissione di una pronuncia che incida o si sovrapponga, sia pure in via indiretta e implicita, alla volonta della stessa pa o che tenda ad integrare tale volonta.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)