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Sez. 3, Sentenza n. 1093 del 19/04/1974 (Rv. 369057 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369057-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*

Nel caso di morte della parte nel corso del giudizio, la riassunzione del processo deve essere fatta nei confronti di tutti gli eredi, e cio qualunque sia la natura della causa. Per effetto, invero, della successione mortis causa, si determina una situazione di litisconsorzio necessario, che non e fondata sulla inscindibilita del rapporto di diritto sostanziale oggetto della controversia, ma sulla successione nel processo medesimo da parte del successore universale o nei suoi confronti (art 110 cod proc civ), o, quando gli eredi sono piu, nei confronti di tutti i successori a titolo universale, essendo gli eredi tutti subentrati jure haereditatis nei diritti fatti valere dal defunto nel giudizio. (V 2505'73, mass n 365943).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)