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Sez. 2, Sentenza n. 2505 del 06/10/1973 (Rv. 365943 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE CHE HA ALIENATO IL DIRITTO CONTROVERSO - INTERRUZIONE - RIASSUNZIONE - EREDI DELL'ALIENANTE - LITISCONSORTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1973-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365943-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE CHE HA ALIENATO IL DIRITTO CONTROVERSO - INTERRUZIONE - RIASSUNZIONE - EREDI DELL'ALIENANTE - LITISCONSORTI NECESSARI.*

La successione a titolo particolare nel diritto controverso non opera alcun effetto sul rapporto processuale, il quale prosegue tra le parti originarie. Pertanto, ove una delle parti sia deceduta dopo di aver alienato il diritto controverso, il processo - dichiarato interrotto - deve essere riassunto nei confronti degli eredi dell'alienante o proseguito da questi ultimi, i quali vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per effetto della successione nel processo al soggetto originario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)