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Sez. 5, Sentenza n. 405 del 09/10/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167404 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - OPERAZIONI DOLOSE CAUSANTI IL FALLIMENTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167404-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - OPERAZIONI DOLOSE CAUSANTI IL FALLIMENTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Al reato di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223 n. 2 legge fallimentare è applicabile la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e non quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 219 legge fallimentare. Peraltro, essendo il fallimento evento del reato, il danno cagionato da quest'ultimo coincide con quello derivante dal fallimento. (V mass n 157795).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)