Sez. 5, Sentenza n. 1990 del 18/02/1983 Ud. (dep. 10/03/1983) Rv. 157795 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 219, ultimo comma, legge fall., deve farsi riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione che il fatto di bancarotta ha determinato nella quota dell'attivo da ripartirsi tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni elemento successivo. (Conf mass n 140096).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)