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Sez. 3, Sentenza n. 1453 del 11/05/1968 (Rv. 333108 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE- MANCATA PRESTAZIONE - GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333108-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE- MANCATA PRESTAZIONE - GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento circa la sussistenza o meno di un giustificato impedimento di colui che deve prestare il giuramento costituisce apprezzamento di merito, che non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita se sorretto, da adeguata motivazione, esente da vizi giuridici e logici. (V. N.1801-50, 1116-40).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)