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Sez. 2, Sentenza n. 5827 del 24/06/1996 (Rv. 498279 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVO DELL'ASSUNZIONE | Giuramento - Udienza fissata per la sua prestazione - Richiesta di differimento - Accoglimento - Prestazione del giuramento alla nuova udienza - Conseguenze - Decisione della causa sulla base del reso giuramento - Necessità - Nuova valutazione del fondamento della richiesta di rinvio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498279-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVO DELL'ASSUNZIONE

L'art 239, secondo comma, cod. proc. civ. disponendo che nel caso di mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento il giudice istruttore provvede a norma del precedente articolo 232 secondo comma, consente al detto giudice di rinviare ad altra udienza l'assunzione del giuramento ove egli, in base al suo discrezionale apprezzamento, ritenga fondati i motivi che hanno determinato l'assenza della parte, sicché qualora all'udienza fissata per il giuramento la parte non si sia presentata adducendo un impedimento ed il giudice abbia differito l'incombente ad altra udienza, deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato fondato il motivo dell'assenza facendo uso del potere conferitogli dal menzionato articolo 239 cod. proc. civ. Ne deriva che alla nuova udienza il giudice deve limitarsi ad accertare se il giuramento sia stato reso o no e decidere conformemente la causa, restandogli precluso di esaminare nuovamente la fondatezza della già ritenuta ragione giustificativa dell'assenza e di considerare quindi non prestato il giuramento per la mancata presenza della parte all'udienza originariamente fissata a tal fine (Nella specie, ribadito il principio di cui alla massima la S.C. in applicazione dell'art. 384, cod. proc. civ. novellato, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda proposta contro la parte che aveva prestato il giuramento nella nuova udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)