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Sez. 3, Sentenza n. 689 del 18/01/2012 (Rv. 621554 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Creditore intervenuto - Sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a base dell'intervento - Conseguenze - Temporanea impossibilità della surroga al creditore pignorante rinunciante - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621554-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l'intervento, determina la sospensione cd. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 564, ultimo inciso, cod. proc. civ. (o dell'art. 566, ultimo inciso, cod. proc. civ.); in particolare, essa impedisce, nei confronti di quest'ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 566

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)