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Sez. 1, Sentenza n. 30804 del 07/07/2006 Cc. (dep. 18/09/2006) Rv. 234716 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare ex art. 7, comma quarto, n. 1 bis, L. n. 251 del 2005 - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234716-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, anche a seguito della sua novellazione ad opera dell'art. 7, comma quarto, n. 1 bis L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della Legge sull'ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 4 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)