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Sez. 1, Sentenza n. 27721 del 11/03/2003 Cc. (dep. 26/06/2003) Rv. 224939 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di applicazione ai condannati per i reati previsti dall'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario - Derogabilità per la detenzione domiciliare prevista dal primo comma dell'art. 47 ter O.P. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224939-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'accesso alle misure alternative alla detenzione resta vietato ai condannati per i reati di cui alla prima parte dell'art. 4 bis ord. pen. anche dopo la modifica legislativa dell'art. 47 ter ord. pen. (legge 24 novembre 1998 n. 165) e dell'art. 4 bis ord. pen. (legge 19 gennaio 2001 n. 4) in quanto il legislatore ha voluto ribadire la volontà di vietare l'accesso alle misure alternative, ad eccezione di quelle della sospensione obbligatoria o facoltativa della pena giustificate dalle condizioni di salute, ai condannati per reati gravi.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)