diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 672 del 14/02/1977 (Rv. 384244 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DI SOMME DI DENARO - DAZIONE PER ACQUISTI IMMOBILIARI - GIURAMENTO DEL MUTUANTE - SOCCOMBENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384244-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE - DI SOMME DI DENARO - DAZIONE PER ACQUISTI IMMOBILIARI - GIURAMENTO DEL MUTUANTE - SOCCOMBENZA - FATTISPECIE.*

Deve considerarsi soccombente l'attore che, pretendendo la restituzione di una somma data a mutuo, giuri di aver consegnato le somme al convenuto 'perche acquistasse terrenì, in quanto l'attore in ripetizione deve provare non soltanto il fatto materiale della consegna delle somme, ma anche l'inesistenza di una specifica causa solvendi. (nella specie la suprema Corte ha rilevato che il giuramento aveva confermato una dazione di danaro giustificata da un mandato, che avrebbe potuto obbligare il convenuto al solo rendiconto, giammai alla restituzione del tantundem pretesa dall'attore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)