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Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 26/09/1983 (Rv. 430597 - 01)

MUTUO - IN GENERE - FATTO COSTITUTIVO - ONERE DELLA PROVA - OGGETTO - CONSEGNA DEL BENE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430597-01

MUTUO - IN GENERE - FATTO COSTITUTIVO - ONERE DELLA PROVA - OGGETTO - CONSEGNA DEL BENE - INSUFFICIENZA.*

Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, posto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna del danaro o di altre cose fungibili, ma occorre dimostrare che tale consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'Obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo dirsi adempiuto l'Onere della prova del fatto costitutivo della domanda, a norma dell'art. 2697 cod. civ.. (Conf 3056/82, mass n 420983; (Conf 2062/82, mass n 419924; (Conf 4150/81, mass n 414822; (Conf 672/77, mass n 384244; (Conf 267/77, mass n 383797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)