Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 08/03/2005 (Rv. 579685 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Opposizione all'ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 - Sentenza relativa - Ricorribilità per Cassazione "ex" art. 23 legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Appellabilità in sede ordinaria - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La sentenza che definisce il procedimento d'opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. a norma del testo unico delle disposizioni di legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, è impugnabile in sede d'appello e non direttamente per cassazione, non trovando applicazione il sistema previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda, invece, la sentenza del giudice che pronunzia sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione relativa a sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)