Sez. 1, Sentenza n. 6813 del 18/05/2001 (Rv. 546759 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente pubblico - Opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 - Instaurazione di ordinario giudizio di cognizione - Impugnazione della sentenza che definisce tale procedimento - Ricorribilità per Cassazione ex legge n. 689/81 - Esclusione - Appellabilità in sede ordinaria - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Allorquando la P.A. si avvalga della facoltà di emettere l'ingiunzione fiscale, prevista in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal R.D. n. 639 del 1910, per la riscossione di entrate di diritto comune riconducibili ad un rapporto obbligatorio di diritto privato, e sia convenuta nel giudizio di opposizione dal debitore, la posizione sostanziale delle parti vede la P.A. nella veste di attrice (onerata di provare i fatti costitutivi della domanda) ed il debitore in quella di convenuto. La sentenza che definisce tale procedimento, pertanto, è impugnabile in sede di appello e non direttamente per cassazione, non trovando applicazione nella specie il sistema previsto dall'art. 23 legge n. 689/81 che riguarda, invece, la sentenza del pretore che pronunzia sull'opposizione all'ordinanza che ingiunge il pagamento riferibile ad una sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)