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Sez. 3, Sentenza n. 9669 del 26/06/2000 Ud. (dep. 14/09/2000) Rv. 216820 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Interventi non autorizzati in zone vincolate - Reato di pericolo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216820-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Il reato previsto dall'art.1 sexies del D.L.27 giugno 1985 n.312, convertito con modifiche in legge 8 agosto 1985 n.431, ha natura di reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui era risultato accertato che l'imputato, in un'area di oltre mille metri quadrati, soggetta a vincolo ambientale, aveva sostituito, per una profondità di circa quaranta centimetri, la terra ivi esistente con breccia e detriti, sradicando anche alcuni alberi).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)