Sez. 3, Sentenza n. 7147 del 07/05/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211218 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Natura - Reato di pericolo - Valutazione "ex ante".
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. L'interesse protetto dalla norma incriminatrice, pur dovendosi individuare nella tutela prodomica del paesaggio, non può peraltro logicamente prescindere da una sia pur minima possibilità di "vulnus" al bene tutelato. Pertanto la messa in pericolo del paesaggio deve concretarsi pur sempre in un nocumento potenziale, da valutarsi "ex ante", oggettivamente insito nella minaccia ad esso portata.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)