diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17494 del 09/08/2007 (Rv. 599451 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Omessa richiesta di risoluzione del contratto - Effetti - Regime giuridico corrispondente all'uso effettivo - Applicabilità - Decorrenza - Destinazione contrattuale dell'immobile locato ad attività non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori - Svolgimento effettivo di attività comportanti tali contatti - Diritto all'indennità di avviamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599451-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

Ai sensi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il conduttore muta l'uso pattuito dell'immobile e il locatore non esercita l'azione di risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo, con decorrenza dalla scadenza del termine per proporre l'azione di risoluzione. Ne consegue che il conduttore ha diritto all'indennità di avviamento se, pur essendo stato pattuito un uso del bene locato diverso dall'abitazione, non comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori (nella specie, terreno destinato a deposito veicoli), il bene venga poi destinato ad attività che comportino tali contatti (nella specie, con il consenso del locatore, erano stati installati dal conduttore, sul terreno locato, dei prefabbricati destinati ad uffici in cui avvenivano i contatti con la clientela), senza che nel termine predetto il locatore abbia chiesto la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)