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Sez. 3, Sentenza n. 9789 del 02/10/1998 (Rv. 519345 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Destinazione contrattuale dell'immobile locato ad attività non comportanti il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori - Diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Onere probatorio a carico del conduttore - Oggetto - Dimostrazione dell'intervenuto svolgimento della detta attività - Insufficienza - Prova dell'avvenuto decorso di tre mesi dalla conoscenza da parte del locatore dell'uso effettivo - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519345-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

Quando è contrattualmente stabilita una destinazione dell'immobile locato ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, al conduttore che invochi il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non è sufficiente dimostrare che nonostante il tenore delle clausole contrattuali nell'immobile è stata svolta un'attività comportante detto contatto, essendo anche necessario che egli provi che sia decorso il termine di tre mesi dalla data in cui il locatore ha avuto conoscenza dell'uso pattuito, ai sensi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)