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Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 12/12/1988 Cc. (dep. 31/01/1989) Rv. 180320 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - PRINCIPIO DEL GIUDICATO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180320-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - PRINCIPIO DEL GIUDICATO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

In tema di misure di prevenzione, il provvedimento di applicazione della misura stessa non può essere revocato o modificato, in virtù del principio della intangibilità del giudicato, soltanto finché perduri inalterata la situazione di pericolosità sociale, che ad esso ha dato luogo. A tal fine il giudice non trova alcuna limitazione nella scelta degli elementi, dai quali desumere la cessazione della pericolosità stessa. (nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione di revoca, fondata sulla considerazione che il prevenuto si era dedicato al lavoro ed aveva tenuto una condotta irreprensibile, mostrando di avere definitivamente abbandonato l'opposto modo di vivere). (Conf mass n 172292).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)