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Sez. 1, Sentenza n. 928 del 17/02/1986 Cc. (dep. 28/03/1986) Rv. 172292 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DEL SOTTOPOSTO RIVELATORE DELLA ATTENUAZIONE O DELLA SCOMPARSA DELLA PERICOLOSITÀ - SUFFICIENZA AI FINI DELLA MODIFICAZIONE O DELLA REVOCA DELLA MISURA.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172292-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DEL SOTTOPOSTO RIVELATORE DELLA ATTENUAZIONE O DELLA SCOMPARSA DELLA PERICOLOSITÀ - SUFFICIENZA AI FINI DELLA MODIFICAZIONE O DELLA REVOCA DELLA MISURA.*

Il comportamento del sottoposto alla misura di prevenzione di cui all'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, successivo alla applicazione della misura e rivelatore dell'attenuazione o della scomparsa della pericolosità sociale dello stesso, ben può essere assunto a base, se provato, del provvedimento di revoca o di modifica della misura di cui al secondo comma dell'art. 7 della citata legge, posto che l'applicazione della misura, cessata o mutata la causa che l'ha determinata, rimarrebbe priva di giustificazione, né potendosi applicare in "subjecta materia" il principio della intangibilità del giudicato se non alle condizioni della mancata modificazione della situazione e del comportamento iniziale del soggetto che hanno determinato l'applicazione della misura.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)