Sez. 2, Sentenza n. 3162 del 22/11/1973 (Rv. 366960 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DI ESECUTIVITA - CONTUMACIA DI UNA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DI ESECUTIVITA - CONTUMACIA DI UNA DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Nei giudizi aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione e irrilevante la contumacia di una delle parti ai fini della dichiarazione di esecutivita del progetto di divisione da parte del giudice, ai sensi del terzo comma art 789 cod proc civ. (Conf 1962/66, mass n 323806).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)