Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 20/07/1966 (Rv. 323806 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - CONTUMACIA DI UNO O PIU CONDIVIDENTI - IRRILEVANZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - CONTUMACIA DI UNO O PIU CONDIVIDENTI - IRRILEVANZA.*
Nella divisione giudiziale, il potere del giudice istruttore di dichiarare - ai sensi del terzo comma dell'art. 789 cod.proc.civ. - esecutivo il progetto di divisione viene meno solo nell'ipotesi di espresse contestazioni da parte di alcuno dei condividenti, non gia in caso di mancato accordo di tutti i partecipanti alla comunione. Conseguentemente, la contumacia nel giudizio di divisione di uno o piu interessati non e di ostacolo a che il giudice istruttore dichiari esecutivo il progetto divisionale. (Conf. 2642-64 - 3291-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)