Sez. U, Sentenza n. 4439 del 18/10/1977 (Rv. 388039 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non riguarda solo i ricorsi proposti da impiegati in servizio, ma comprende ogni controversia sorta, anche dopo la cessazione del servizio, in ordine al rapporto di impiego, ove questo costituisca il titolo diretto e immediato della pretesa. (Conf 3698/74, mass n 372229).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)