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Sez. U, Sentenza n. 4439 del 18/10/1977 (Rv. 388039 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388039-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non riguarda solo i ricorsi proposti da impiegati in servizio, ma comprende ogni controversia sorta, anche dopo la cessazione del servizio, in ordine al rapporto di impiego, ove questo costituisca il titolo diretto e immediato della pretesa. (Conf 3698/74, mass n 372229).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)