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Sez. U, Sentenza n. 430 del 25/01/1989 (Rv. 461553 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PENSIONI - DIPENDENTE DELL'INPS - COLLOCAMENTO A RIPOSO - DOMANDA VOLTA A CONSEGUIRE LA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA E DELLA INDENNITÀ DI BUONAUSCITA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461553-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PENSIONI - DIPENDENTE DELL'INPS - COLLOCAMENTO A RIPOSO - DOMANDA VOLTA A CONSEGUIRE LA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA E DELLA INDENNITÀ DI BUONAUSCITA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rientrano - sempreché il rapporto di pubblico impiego risulti in collegamento causale con la pretesa dedotta in giudizio, costituendone il momento genetico diretto ed immediato - anche le controversie inerenti a situazioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale azionate da un soggetto già cessato dal servizio; pertanto, appartiene alla predetta giurisdizione esclusiva anche la domanda dell'ex dipendente dell'INPS volta a conseguire la riliquidazione della pensione integrativa a carico del fondo di previdenza del personale a rapporto impiegatizio nonché la riliquidazione della indennità di buonuscita, non potendo la relativa controversia essere inquadrata - in considerazione delle prestazioni e della natura dell'ente erogatore - fra quelle assicurativo-previdenziali, connesse solo estrinsecamente al pregresso rapporto di pubblico impiego. (V 4314/87, mass n 453066; (V 3111/87, mass n 452207; (V 4439/77, mass n 388039; (V 4373/77, mass n 387965).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)