Sez. 2, Sentenza n. 5673 del 18/02/1974 Ud. (dep. 26/08/1974) Rv. 127838 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - INGENUITA O SCARSA DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - INGENUITA O SCARSA DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA.*
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneita dell'artifizio o del raggiro dev'essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui e avvenuto il fatto e alle modalita esecutive dello stesso; pertanto, ai predetti fini, non puo avere Rilevanza alcuna l'ingenuita o la scarsa diligenza della persona offesa quando tra l'artifizio o il raggiro usato dall'agente e l'errore in cui la vittima e caduta vi sia un preciso nesso di causalita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)