Sez. L, Sentenza n. 12303 del 04/12/1998 (Rv. 521397 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Concorso tra pensione privilegiata e equo indennizzo - Disciplina di cui agli artt. 3 e 14 D.M. n. 1622 del 1983 - Applicabilità - Aventi causa dal beneficiario - Riduzione del 50 per cento dell'equo indennizzo in caso di concorso con pensione privilegiata - Esclusione - Conseguimento del diritto alla prestazione "jure successorio" - Rilevanza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
L'ipotesi di concorso tra le prestazioni dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata è regolata, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dagli artt. 3 e 14 D.M. n. 1622 del 1983 i quali prevedono per il diretto beneficiario la riduzione alla metà dell'equo indennizzo (o il recupero della suddetta metà mediante trattenute sulla pensione nel caso di concessione del beneficio prima del riconoscimento di detta pensione); tuttavia il comma secondo del citato art. 3 prevede che non si faccia luogo né a riduzione né a recupero in relazione agli aventi causa dal beneficiario, senza che abbia alcun rilievo il fatto che essi abbiano o meno conseguito il diritto ad entrambe le prestazioni "jure successorio", atteso che la norma fa solo riferimento agli "aventi causa" senza alcuna specificazione in ordine al titolo per cui abbiano conseguito il diritto alla prestazione.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 3, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)