diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10175 del 26/05/2004 (Rv. 573194 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Concorso tra pensione privilegiata ed equo indennizzo - Disciplina ex artt. 3 e 14 D.M. n. 1622 del 1983 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573194-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

L'ipotesi di concorso tra le prestazioni dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata è regolata, per quanto riguarda i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dagli artt. 3 e 14 D.M. n. 1622 del 1983, i quali prevedono per il diretto beneficiario la riduzione alla metà dell'equo indennizzo.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 50, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 3, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)