Sez. 1, Sentenza n. 22573 del 15/05/2002 Cc. (dep. 10/06/2002) Rv. 221624 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento limitativo dei colloqui e delle conversazioni telefoniche di condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Legittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima la decisione con cui il magistrato di sorveglianza abbia disapplicato il provvedimento del direttore dell'istituto di pena che limita, ai sensi degli artt. 37, comma 8 e 39, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il numero dei colloqui e delle conversazioni telefoniche nei confronti del condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario)
Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 8, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)