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Sez. 1, Sentenza n. 20240 del 18/04/2002 Cc. (dep. 23/05/2002) Rv. 221447 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Limitazioni dei colloqui e delle conversazioni telefoniche di detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Provvedimento del magistrato di sorveglianza che le ritenga illegittime - Abnormità.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221447-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È abnorme, in quanto pronunciato nell'esercizio di un potere non spettante ad organo di giurisdizione, il provvedimento del magistrato di sorveglianza che, decidendo sul reclamo di detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 avverso decisione dell'autorità penitenziaria assunta in conformità delle disposizioni limitative dei colloqui e della corrispondenza telefonica previste dagli artt. 37, comma 8 e 39, comma 2, del regolamento penitenziario, approvato con D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, le disapplichi, ritenendole esorbitanti dai limiti della legge citata. (Conf. sez. I, 18 aprile 2002 n. 20241, Brancato, non massimata)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 8, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39 com. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)