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Sez. 2, Sentenza n. 2850 del 28/07/1969 (Rv. 342652 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ELEMENTI DIFFERENZIALI - ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - ISTITUZIONE DI EREDE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342652-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ELEMENTI DIFFERENZIALI - ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - ISTITUZIONE DI EREDE - CONDIZIONI.*

A norma dell'art.588 cod.civ., il legato costituisce una successione a titolo particolare, in beni determinati (successione in certas res), mentre la istituzione di erede e successione nello 'universum jus', cioe nell'universalita dei beni o di una loro quota. Anche l'attribuzione di beni determinati puo dar luogo ad istituzione di erede, quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioe, nel loro rapporto con il tutto. (V 902/69 mass n 339271 2023/66 mass n 323945 2222/64 715/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)