Sez. 2, Sentenza n. 3282 del 26/10/1972 (Rv. 361105 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - A TITOLO UNIVERSALE (EREDE) - CONDIZIONI - INSTITUTIO EX RE CERTA - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - A TITOLO UNIVERSALE (EREDE) - CONDIZIONI - INSTITUTIO EX RE CERTA - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO.*
Le norme sull'interpretazione dei contratti, in quanto si armonizzino con la natura e la funzione della dichiarazione di ultima volonta, si applicano anche al testamento (negozio unilaterale mortis causa). Nell'interpretazione di un testamento si deve mirare a stabilire il senso in cui le espressioni sono state intese dal testatore, il cui reale intendimento non puo escludersi per l'uso di una espressione impropria. Qualunque sia l'espressione usata dal testatore, le Disposizioni testamentarie sono a titolo universale, ed attribuiscono la qualita di erede, se comprendono l'universalita od una quota di beni del testatore. Anche la institutio ex re certa deve considerarsi istituzione di erede, quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalita del suo patrimonio, come quota di esso. (nella specie, il SC ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano ravvisato la qualita di eredi nelle persone chiamate in una quota di beni 'a soddisfo della quota di legittimà con l'assegnazione di beni determinati e, per l'ipotesi di lesione, con l'attribuzione di altro determinato immobile, ed ha enunciato il principio che precede). (V 469'70, mass n 345467; 2850'69, mass n 342652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. Abrog. art. 760, Cod. Civ. Abrog. art. 827, Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)