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Sez. 1, Ordinanza n. 4321 del 19/02/2025 (Rv. 673917-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Modalità di notificazione ex art. 15, comma 3, l.fall. - Provvedimento di rinvio della prima udienza - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673917-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ove il giudice abbia disposto la notifica del provvedimento di rinvio della prima udienza, il relativo procedimento notificatorio è comunque retto dalle speciali modalità previste dall'art. 15, comma 3, l.fall., non essendovi ragioni per ritenere che nell'istruttoria prefallimentare, ispirata a esigenze di celerità e speditezza, il procedimento notificatorio debba variare a seconda del tipo di provvedimento da notificare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la nullità della sentenza e la violazione del contraddittorio per effetto della notificazione di un provvedimento di rinvio, disposta in assenza di prova della comunicazione di altro precedente rinvio d'ufficio, eseguita ai sensi dell'art. 15 l.fall., anziché ex art. 140 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 com. 1 lett. A) CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)