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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13507 del 18/05/2021 (Rv. 661370 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso - Impossibilità di perfezionamento - Notifica a cura dell’ufficiale giudiziario “di persona” - Forme di notificazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661370-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, allorché la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229 del 1959, laddove la locuzione "di persona" contenuta nell'art. 15, comma 3, l.fall. si riferisce all'ufficiale giudiziario - il quale deve procedere personalmente alla notifica senza potersi avvalere del servizio postale -, ma non anche al destinatario, al quale l'atto potrà essere notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito.

Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)