Sez. 2, Sentenza n. 1087 del 19/05/1967 (Rv. 327467 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DEL SOLO DIFENSORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DEL SOLO DIFENSORE.*
Nel caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese del giudizio e degli onorari a favore del difensore, esclusivamente quest'ultimo e legittimato a proporre impugnazione, essendo il suo cliente ormai estraneo al giudizio. (Cfr. 1202-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)