Sez. 1, Sentenza n. 724 del 06/03/1969 (Rv. 339004 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*
E viziata per omesso esame di punto decisivo la decisione del giudice di merito che non provveda sulla richiesta di distrazione delle spese e degli onorari avanzata dal difensore della parte vittoriosa. Tal vizio e denunziabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato. (Conf.2544-67, massima n.329885 n.1087-67 mass. 327467 n.265-67 massima n.326058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)