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Sez. L, Sentenza n. 1164 del 04/02/1992 (Rv. 475555 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Concetto di "retribuzione globale" per la determinazione di competenze indirette - Disciplina collettiva di diritto comune delimitativa dello stesso - Interpretazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475555-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina collettiva di diritto comune delimitativa del concetto di "retribuzione globale", da prendere a base ai fini della determinazione di competenze indirette, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, ai sensi degli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende municipali, che il compenso per il lavoro straordinario continuativo, rientrando fra le indennità a carattere fisso e continuativo, fosse computabile ai fini delle mensilità aggiuntive e delle ferie, oltre che ai fini delle festività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)