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Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 16/02/1979 (Rv. 397228 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO DATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397228-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO DATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO - NOZIONE.*

Nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi da valutarsi ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, e compreso non solo il contributo dato nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello che eventualmente si sia avuto in regime di separazione, specie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli. (V 2021/77, mass n 385743; (V 3603/74, mass n 372118).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)