Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 16/02/1979 (Rv. 397228 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO DATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO - NOZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO DATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO - NOZIONE.*
Nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi da valutarsi ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, e compreso non solo il contributo dato nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello che eventualmente si sia avuto in regime di separazione, specie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli. (V 2021/77, mass n 385743; (V 3603/74, mass n 372118).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)