Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 13/11/1974 (Rv. 372118 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DI NATURA ASSISTENZIALE - PORTATA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO DI NATURA ASSISTENZIALE - PORTATA.*
Il primo dei tre criteri (quello cioe di natura assistenziale) indicati dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970, n 898 per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno dovuto al coniuge divorziato va inteso nel senso che, attraverso la considerazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi, debba ristabilirsi un certo equilibrio tutelando quel coniuge la cui situazione, a seguito del divorzio, abbia subito un notevole deterioramento rispetto al livello di vita di cui il coniuge stesso godeva e su cui poteva contare in costanza di matrimonio. (V 2008'74, mass nn 370270 e 370271; 1194'74, mass n 369240; (V 974'74, mass n 368910 e 368912; 263'74, mass n 367897).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)