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Sez. 2, Sentenza n. 13489 del 25/05/1989 Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182238 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - INDIVIDUAZIONE - UNITÀ DELL'ELEMENTO VOLITIVO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PROGRAMMA DI COMMETTERE DIVERSE VIOLAZIONI DI LEGGE - NECESSITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182238-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - INDIVIDUAZIONE - UNITÀ DELL'ELEMENTO VOLITIVO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PROGRAMMA DI COMMETTERE DIVERSE VIOLAZIONI DI LEGGE - NECESSITÀ - RATIO - FATTISPECIE.*

In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso, requisito necessario e decisivo per l'unificazione di più reati sotto il vincolo della continuazione, non consiste in una unità dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, dovendo le singole violazioni di legge costituite parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, salvo l'elemento volontario che, di volta in volta, si dovrà porre in essere per l'attuazione del programma stesso. (nella fattispecie questa Corte ha annullato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'unicità del disegno criminoso, dando esclusivo risalto al fatto che le azioni criminose apparivano "frutto di una volizione autonoma, determinata di volta in volta"). (V mass n 179325).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)