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Sez. U, Sentenza n. 6151 del 17/11/1982 (Rv. 423833 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ISTANZA - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 170, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423833-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ISTANZA - NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 170, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto introduce una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposta, configura un atto del procedimento medesimo, e, pertanto, ove le controparti siano rappresentate da un unico comune difensore, deve essere notificata a quest'ultimo, mediante consegna di una sola copia, a norma dell'art. 170 secondo comma cod. proc. civ.. (V 6170/79, mass n 402890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)