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Sez. U, Ordinanza n. 8701 del 29/05/2003 (Rv. 563765 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Istanza - Notificazione in una sola copia all'unico difensore delle controparti - Validità.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563765-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce, non già un'impugnazione in senso proprio, bensì una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposto, sicché la relativa istanza, qualora le controparti siano rappresentate in giudizio da un unico difensore, può essere notificata a quest'ultimo mediante consegna di una sola copia a norma dell'art. 170, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)