Sez. 2, Sentenza n. 9252 del 01/09/1993 (Rv. 483641 - 01)
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Capacità - Di ricevere per testamento - Enti non riconosciuti | Clausola testamentaria, duplice disposizione - Attribuzione dell'usufrutto generale e della nuda proprietà sull'intero patrimonio - Operatività di tale seconda disposizione a favore di ente non ancora riconosciuto - Riconoscimento entro il termine di un anno - Decorrenza in caso di successioni apertasi sotto il previgente codice civile - Inutile decorso del termine annuale - Inefficacia dell'istituzione di erede nei confronti dell'ente - Conseguenze - Devoluzione dell'eredità secondo le norme della successione legittima - Accettazione da parte dei chiamati, del termine decennale di prescrizione - Decorrenza in caso di successioni - Accettazione di prescrizione - Decorrenza in caso di successioni apertesi sotto il previgente codice.
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Capacità - Di ricevere per testamento - Enti non riconosciuti
Con riguardo a clausola testamentaria contenente due disposizioni, l'una attributiva di usufrutto generale e l'altra della nuda proprietà sull'intero patrimonio, l'operatività di questa seconda in favore di ente non ancora riconosciuto, pur sottraendosi al divieto di fedecommesso, in ragione della simultaneità della chiamata di questo e dell'usufruttuario, postula, ai sensi dell'art. 600 cod. civ. - applicabile anche ai lasciti fatti prima della data di entrata in vigore del libro secondo di tale codice, giusto quanto stabilito dall'art. 26 delle relative disposizioni di attuazione, dettate con r.d. 8 aprile 1940, n. 206, ed anche nel caso in cui l'ente chiamato non esista ancora neanche di fatto -, che il riconoscimento sia chiesto entro il termine di un anno, decorrente per siffatti lasciti dalla data suddetta (21 aprile 1940), con la conseguenza che, l'inutile spirare di questo termine comporta l'inefficacia dell'istituzione di erede nei confronti dell'ente da riconoscere e la devoluzione dell'eredità secondo le norme della successione legittima, nell'ambito della quale i chiamati, nonostante la loro posizione ulteriore, devono provvedere all'accettazione nel termine decennale di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ., decorrente, anche per essi, dalla data di apertura della successione, peraltro differita, in caso di successioni apertesi sotto l'impero del previgente codice civile, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, secondo le norme di diritto intertemporale dettate dall'art. 252 del R.D. n. 318 del 1942.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 600 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)