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Sez. 2, Sentenza n. 243 del 10/01/1995 (Rv. 489605 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FIDECOMMISSORIA - IN GENERE | Fedecommesso vietato ex art. 899 cod. civ. del 1865 - Nozione - Attribuzione ai chiamati in via successiva di diritti diversi - esclusione - attribuzione a persone diverse dell'usufrutto e della nuda proprietà di uno stesso bene - Sostituzione fedecommissaria - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489605-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FIDECOMMISSORIA - IN GENERE

Integra fedecommesso, vietato dall'art. 899 del codice civile del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituito per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituito) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria, quando ricorrano le seguenti circostanze: a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedono l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis" espansiva della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 899, Cod. Civ. art. 692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)