Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11515 del 11/05/2017 (Rv. 644371 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali - Opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Ambito del giudizio - Domanda dell'ente previdenziale di pagamento dei contributi in misura inferiore - Novità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre al rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo portato dalla cartella, sia pure nella misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la domanda di pagamento della minor somma dovuta dal debitore, a titolo di contributi, formulata nell'atto di appello dall'ente previdenziale che, in primo grado, si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)