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Sez. L, Sentenza n. 5763 del 20/04/2002 (Rv. 553896 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 338 del 1989 - Opposizione - Ambito del giudizio - Domanda dell'ente previdenziale di pagamento dei contributi - Novità - Esclusione - Fattispecie in tema di proposizione nel giudizio di appello.
Stato
decisa il 2002-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553896-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non costituisse domanda nuova - come tale inammissibile - la domanda di pagamento della minor somma ancora dovuta dal debitore, a seguito di versamenti parziali dell'importo indicato nella cartella esattoriale, formulata nell'atto di appello dall'ente previdenziale, che in primo grado si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)