Sez. 2, Ordinanza n. 10922 del 23/04/2024 (Rv. 670966-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Procedimento Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Vizi del procedimento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 - Norma processuale - Giudizi di opposizione pendenti - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, che si svolge innanzi alla Consob, non sono rilevanti, sia in ragione della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, sia della immodificabilità del suo contenuto. La menzionata disposizione, introdotta dall'art. 14 della l. n. 15 del 2005, ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorché promossi in epoca successiva alla sua emanazione.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 14, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)