diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6965 del 20/03/2018 (Rv. 648110 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni previste da legge regionale - Termine di conclusione del procedimento sanzionatorio - Natura - Inosservanza - Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione – Esclusione - Applicabilità dell'art. 21 "ocites" comma 2 della l. n. 241 del 1990 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648110-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, in ragione dell'applicabilità del principio generale stabilito dall'art. 21 "octies", comma 2, della l. n. 241 del 1990 anche alle sanzioni disciplinate dalla legislazione regionale, l'inosservanza del termine previsto per la conclusione del procedimento non comporta l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, attesa la natura vincolata del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, espressione del principio di tassatività ex art. 1 della legge n. 689 del 1981, e la conseguente immodificabilità del relativo contenuto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies com. 2 CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 14 com. 1, Legge Reg. Umbria 30/05/1983 num. 15 art. 11 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)