Sez. L - , Ordinanza n. 32698 del 18/12/2018 (Rv. 652040 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - COMUNIONE TACITA FAMILIARE | Impresa familiare - Acquisto di un bene immobile da parte di uno dei partecipanti - Presunzione di acquisto con gli utili dell'attività familiare - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - COMUNIONE TACITA FAMILIARE
In tema di impresa familiare, non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)