Sez. 2, Sentenza n. 25158 del 13/12/2010 (Rv. 615845 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE | Comunione tacita familiare - Acquisto di un bene immobile da parte di uno dei partecipanti - Presunzione di acquisto con denaro proveniente dall'attività comune - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE
Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui all'abrogato art. 2140 cod. civ., acquisti in nome proprio un immobile, non è consentito presumere che il denaro utilizzato per l'acquisto provenga dagli utili dell'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti; ne consegue che colui il quale alleghi che l'acquisto è stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l'onere di darne la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)