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Sez. 2, Sentenza n. 25158 del 13/12/2010 (Rv. 615845 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE | Comunione tacita familiare - Acquisto di un bene immobile da parte di uno dei partecipanti - Presunzione di acquisto con denaro proveniente dall'attività comune - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615845-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE

Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui all'abrogato art. 2140 cod. civ., acquisti in nome proprio un immobile, non è consentito presumere che il denaro utilizzato per l'acquisto provenga dagli utili dell'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti; ne consegue che colui il quale alleghi che l'acquisto è stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l'onere di darne la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)