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Sez. 5, Sentenza n. 6521 del 01/12/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212813 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza - Avviso - Comunicazione - Termine - Modalità di calcolo.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212813-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In materia di decorrenza di termini, quando la legge fa riferimento come a capo o punto fermo, al "dies ad quem" anziché al "dies a quo", il "dies" finale - a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro - viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, per regola generale, non deve essere computato: mentre va considerato nel termine il "dies" iniziale, che, funzionando come capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. Ne discende che, in tema di riesame delle misure coercitive il termine di "almeno tre giorni prima", stabilito dall'art. 309 comma 8 per la tempestiva comunicazione o notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza di riesame, va calcolato a partire dal primo giorno, immediatamente precedente tale data, e pertanto va considerato di tre giorni non liberi prima dell'udienza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)